Notizia del 27/05/2010 - scadenza Ici 2010


Scadenza pagamento acconto: 16 giugno Per l'anno 2010 sono riconfermate le stesse aliquote dell'anno 2009. Sono considerate ABITAZIONI PRINCIPALI (aliquota 4,9 per mille - detrazione ? 120,00) 1. le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ha la propria residenza, cos? come intesa ai fini anagrafici, e la propria effettiva e stabile dimora; 2. sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini (suoceri, generi/nuore) , all'anagrafe in linea retta entro il 1?grado che le occupano quale abitazione principale (cio? residenti nell'immobile); 3. le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a propriet? indivisa; 4. l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purch? non locata; 5. le abitazioni regolarmente assegnate da Casa s.p.a. (ex A.T.E.R.); 6. le abitazioni possedute a titolo di propriet? o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che si tratti di unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale che non sia in alcun modo locata o detenuta da parte di soggetti terzi; 7. l'abitazione posseduta a titolo di propriet? o di usufrutto, da un cittadino italiano residente all'estero, alla sola condizione che non risulti locata. Il Decreto Legge n. 93/2008 in materia di esenzione ICI abitazione principale, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21/05/2008, all'art.1 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2008 ? esclusa dall'ICI l'unit? immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per tale si intende l'abitazione dove il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) risiede anagraficamente, nonche' quelle ad esse assimilate, come da regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992. L'esclusione dall'ICI deve intendersi estesa anche alle " pertinenze " (massimo due), in quanto soggette al medesimo regime giuridico dell'abitazione principale , in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile . E' esclusa dall'imposta anche la cosiddetta " casa coniugale" in caso di sentenza di separazione o divorzio, quindi anche il coniuge a cui non ? stata assegnata l'abitazione di famiglia ha diritto a non pagare pi? per la propria quota di propriet?. Per tale immobile quindi sia il coniuge assegnatario (ivi residente) che quello non assegnatario, se proprietari per l'intero o comproprietari pro quota, non sono obbligati al versamento dell'imposta. Per il coniuge non assegnatario l'esclusione dall'ICI, per?, si applica solo a condizione che lo stesso non sia titolare di diritto di propriet? o altro diritto reale su un'altra abitazione, situata nel medesimo comune dove ? posta la casa coniugale, utilizzata come abitazione principale (residenza anagrafica). Non sono in ogni caso oggetto di esclusione dall' ICI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l'imposta applicando , come in passato, l'aliquota e l'eventuale detrazione previste dal Comune.IMMOBILI NON LOCATI (aliquota 9 per mille) Per l'applicazione dell'aliquota ICI al 9 per mille l'immobile deve risultare non locato alla scadenza del pagamento del saldo ICI (16 dicembre 2010). Pertanto coloro che hanno l'immobile locato a tale scadenza pagheranno l'aliquota del 7 per mille indipendentemente dalla situazione precedente. - la condizione di immobile non locato deve persistere almeno dal 1.1.2008. - coloro che hanno intenzione di affittare l'immobile possono pagare l'acconto ICI (16 giugno 2010) con l'aliquota del 7 per mille. In sede di pagamento del saldo ICI (16 dicembre 2010), qualora l'immobile non sia stato locato, dovr? essere pagato, per l'intero anno, anche il conguaglio fra l'aliquota del 7 per mille e quella del 9 per mille. Pertanto: 1) agli immobili che alla data di scadenza del primo pagamento ICI, risultano locati viene applicata l'aliquota del 7 per mille indipendentemente dalla situazione precedente; 2) agli immobili che erano locati al 1/1/2009 e che sono divenuti sfitti dopo tale data viene applicata l'aliquota del 9 per mille. OGNI ALTRO TIPO DI IMMOBILE - es. terreni agricoli, aree edificabili,... (aliquota del 7 per mille) DETRAZIONI D'IMPOSTA Per l'anno 2010 sono determinate le seguenti detrazioni : * Immobili adibiti ad abitazione principale: detrazione ? 120,00 ; * Immobili adibiti ad abitazione principale ed acquistati con mutuo ancora in corso da soggetti lavoratori al momento della stipula e che risultano disoccupati al momento della scadenza del pagamento ICI: detrazione ? 170,00 ; * Immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti che siano nelle seguenti condizioni: detrazione ? 255,00: - non possieda altre unit? immobiliari su tutto il territorio nazionale oltre a quella oggetto d'imposta e sue pertinenze; - sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a ? 5.088,00, limite eventualmente elevabile come dalla seguente tabella in relazione al numero dei familiari a carico: 1 Componente ? 5.088,00 2 Componenti ? 6.780,00 3 Componenti ? 8.640,00 4 Componenti ? 10.416,00 5 Componenti ? 12.072,00 6 Componenti ? 13.560,00 * Immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti che siano nelle seguenti condizioni: detrazione ? 250,00: - proprietari della sola unit? immobiliare sull'intero territorio nazionale; - abbiano compiuto al 31/12/2008 il 65 anno di et?; - siano titolari di un reddito imponibile IRPEF non superiore a ? 7.746,85, limite eventualmente elevabile di ulteriori ? 1.291,14 per ogni familiare a carico considerato tale in base alla normativa IRPEF, a condizione che la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF dei singoli componenti il nucleo familiare non superi complessivamente euro 12.911,42 - che non esercitino attivit? retribuita di qualsiasi genere; Gli interessati devono produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet?, ai sensi del D.P.R 445/2000, dichiarando le circostanze prescritte per ottenere la detrazione. Il regolamento ICI (art.8) prevede la riduzione del 50% per i fabbricati o unit? immobiliari inagibili o inabitabili. Si intendono inagibili o inabitabili gli immobili: a) per i quali ? stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri ed altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone (tale condizione deve risultare da una dichiarazione sostitutiva). Per poter ottenere la riduzione del 50% gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice, dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le circostanze per ottenere il beneficio. Non costituiscono motivo di inagibilit? o inabitabilit? il mancato allacciamento degli impianti di acqua, luce elettrica e fognatura. TERRENI AGRICOLI Sono considerati agricoli i terreni: 1) aventi qualsiasi destinazione urbanistica non fabbricabile, posseduti a titolo di propriet? o altro diritto reale e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. 2) aventi destinazione urbanistica agricola e coltivati da soggetti diversi dal proprietario ma che comunque rivestono la caratteristica di imprenditori agricoli esplicando tale attivit? a titolo principale mediante la coltivazione del fondo, la silvicoltura, la funghicoltura e l'allevamento di animali. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi che conseguono, dall'attivit? agricola, almeno il 51% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. AREE FABBRICABILI Per individuare il valore delle aree fabbricabili del territorio comunale si rinvia ad Aree fabbricabili 2010. Quando si paga La legge stabilisce che, con decorrenza dal 1? maggio, il contribuente ha due possibilit? per pagare l'ICI complessivamente dovuta: In due rate: * la prima rata - per il periodo del primo semestre, pari al 50% dell'imposta dovuta - deve essere pagata entro il 16 giugno; * la seconda rata - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - deve essere versata entro il 16 dicembre. In una sola rata annuale: * l'ICI dovuta per tutto l'anno , in tal caso, deve essere corrisposta entro il 16 giugno. L'importo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione ? inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se la frazione ? superiore a 49 centesimi. Non occorre fare il pagamento se l'importo ? inferiore a 2,07 euro. Il versamento potr? essere effettuato : * sul C/C n. 51416865 intestato a : Comune di Lastra a Signa - Servizio Tesoreria - ICI. * tramite modello F24 * tramite internet collegandosi al sito www.posteitaliane - Sezione privati - Servizi finanziari on line - Pagamento bollettini * pagamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Lastra a Signa - Cassa di Risparmio di Firenze. Il pagamento dell'imposta per i residenti all'estero Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facolt? di effettuare il versamento dell' imposta dovuta in unica soluzione anche in occasione del saldo , entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi sulla rata di acconto. Normativa 1) Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2010 "Approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei rimborsi per l'Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l'anno 2010".
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